Alla stessa maniera, si può diffamare una persona anche solo diffondendo una fotografia, un filmato, un disegno, una pittura o qualsiasi altra forma di rappresentazione visiva. Anche la condivisione di un audio può integrare gli estremi della diffamazione.
La Cassazione penale ha chiarito che gli estremi del reato ricorrono anche quando l’imputato, oltre a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico, believe delle iniziative rivolte a coinvolgere nell’accusa specifica e circostanziata di un fatto concreto dei soggetti dei quali conosce l’innocenza.
Se il termine for each proporre querela fosse stato di novanta giorni, il termine ultimo sarebbe stato il two luglio, esattamente novanta giorni dopo la details della scoperta della diffamazione.Affinché scatti la diffamazione è necessario che la frase incriminata costituisca un danno alla reputazione della vittima. Il semplice riportare un fatto realmente avvenuto, limitandosi a narrare l’accaduto, ma senza formulare giudizi personali sulla moralità dell’altra persona, non configura diffamazione.
Si parla di diffamazione ogni volta in cui qualcuno, alla presenza di altri, offende l'altrui onore e reputazione.
Anche le espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell’insinuazione: secondo la giurisprudenza, infatti, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase, ciò che conta è la sua capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione [8].
Il diritto di cronaca si basa sull’esposizione di fatti di interesse pubblico che abbiano lo scopo di poter informare tutti.
Grazie mille per quest’articolo molto completo e interessante! Il spaccio di droga reato tema della diffamazione a mio avviso è quanto mai di attualità, vista la facilità con la quale si può comunicare ad un numero indeterminato di persone tramite Online. Sarebbe opportuno approfondire la possibilità di commettere diffamazione su alcune piattaforme come Fb, in quanto l’utente medio spesso sottovaluta dichiarazioni (insulti, critiche aspre, ecc.
In tempi recenti, Internet ha visto spopolare i social community, primo fra tutti Fb, andando a ricoprire il ruolo di strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati.
Una conferma dell'applicazione dei suddetti criteri di individuazione è rintracciabile nel caso di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa), che ha etichettato un collega, che lo ha sostituito nell'incarico lavorativo, con epiteti poco gentili, pubblicando sul social network Facebook, tra i dati personali del proprio profilo, la frase “…attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato..."[15], alla quale seguivano una serie di insulti e minacce. Il maresciallo, condannato in primo grado a tre mesi di reclusione militare for every diffamazione pluriaggravata, è stato in un secondo momento assolto dalla Corte militare d'appello di Roma, in quanto le offese sul social community Fb erano rivolte advert anonimi, dal momento che risultava impossibile riuscire a raggiungere il diretto interessato.
Ora, io dico che lui per farmela pagare potrebbe tirare fuori una vecchia confidenza che gli ho fatto e chi riguarda i tempi passati. SE lui mi rovina la reputazione così, io posso denunciarlo?
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La giurisprudenza sul punto afferma quanto segue: “I fatti non sono assai risalenti nel tempo e, comunque, l’oblio collettivo non è scontato in relazione advertisement un caso quale quello in esame, for each tutte le specificità sopra evidenziate e tenuto conto delle implicazioni politiche ed istituzionali.
La Cassazione è intervenuta frequentemente sul punto, vediamo insieme le sentenze più interessanti:
Negli anni successivi al 2000 sono comparse le key sentenze in ordine alla diffamazione “online”. La prima in assoluto è la numero 112 del 30 gennaio 2002 del Tribunale di Teramo[11], che condannò per il reato di tentata diffamazione a mezzo stampa il titolare di un sito accusato di avere offeso la reputazione della banca Monte dei Paschi di Siena (sentenza confermata in appello e Cassazione penale, ma ribaltata in sede civile, con la Cassazione che, in diversa composizione, riteneva non sussistente la diffamazione.)